IMU
L’IMU un mistero e un obbligo
Con poche righe speriamo di rendere semplice comprendere tutte le casistiche dell’ Imposta Municipale Unica (IMU).
Le imposte sugli immobili hanno sempre spaventato i proprietari che, con sacrificio, hanno mantenuto le abitazioni sopportando spese obbligate e necessarie.
Per camuffare e rendere il tutto più offuscato, hanno cambiato l’acronimo da I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili) a I.M.U. E’ sempre la stessa imposta ma con un altro nome.
L’imposta è dovuta in quanto lo Stato Italiano ne ha sancito l’obbligo.
CHI NON DEVE PAGARE L’IMU
- I proprietari di un’abitazione principale; l’abitazione principale è quella in cui il proprietario ha deciso di avere la residenza (in Italia è consentito averne una). Ci sono delle deroghe per le abitazioni di lusso, ossia quelle che nella visura catastale sono evidenziate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per quanto riguarda i garage e magazzini (categoria C/2, C/6 e C/7) è consentito abbinarne solo uno ad abitazione; ad esempio, nel caso di un’abitazione principale con due garage, l’IMU sarà dovuto solo per uno dei due.
- I proprietari di una casa coniugale assegnata al coniuge.
- Gli inquilini o gli affittuari.
- I nudi proprietari; il nudo proprietario è colui che ha la proprietà di un immobile in cui insiste un contratto di usufrutto, non può quindi usufruirne.
- Le Proprietà appartenenti alle cooperative edilizie.
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
CHI DEVE PAGARE L’IMU
- I proprietari di fabbricati, di terreni/aree edificabili e di abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9.
- I titolari del diritto di usufrutto su fabbricati o di terreni/aree fabbricabili ; Il diritto di usufrutto é un contratto redatto da un notaio, e inopponibile ai terzi, dove il proprietario concede l’uso di un bene immobiliare per una durata massima di anni 20 a titolo gratuito o oneroso. Viene infatti spogliato da ogni diritto da quel bene e definito di conseguenza “nudo proprietario”.
- I titolari del diritto di abitazione adibita ad abitazione principale art.1022 del c.c.
- I titolari del diritto d’uso art. 1021 del c.c.
- I titolari del diritto di enfiteusi da art. 957 a art. 977 del c.c.
- I titolari del diritto di superficie art. 952 c.c.
- I titolari del diritto di godimento della casa coniugale assegnata dal giudice della separazione o divorzio.
COME SI CALCOLA L’IMU (metodi di pagamento ed eventuali casistiche).
Calcolo: per calcolare l’I.M.U. è necessario disporre della rendita catastale dell’immobile, rilevabile dalla visura catastale o dall’atto di provenienza del bene. Questo valore viene addizionato di un 5% e moltiplicato ulteriormente per il coefficiente catastale fornito dal Comune dove è ubicata la proprietà.
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Scadenze: l’imposta può essere versata in un’unica rata il 16 giugno, oppure vi è la possibilità di suddividerla in due rate (50% entro il 16 giugno e 50% entro il 16 dicembre).
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Acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale: l’IMU è dovuto anche i mesi in cui il proprietario non ha effettuato il cambio di residenza; si terrà conto solo dei mesi che superano i 15 giorni. Esempio: rogito notarile del 22/01/2022, l’acquirente ristruttura l’immobile e porta la residenza il 01/07/2022. Entro il 16/12/2022 dovrà versare a saldo l’imposta per i 5 mesi in cui non ha usufruito del bene come abitazione principale.
Vendita di una seconda abitazione: finché il venditore non provvederà al compromesso notarile dovrà versare l’IMU per tutti i mesi (superiori ai 15 giorni) in cui resterà proprietario dell’immobile. Esempio: rogito notarile del 14/03/2022, il venditore dovrà versare l’imposta corrispondente solo dei primi due mesi.
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