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IMU

Pubblicato da Francesca Dalbon sopra 8 Marzo 2023
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L’IMU  un mistero e un obbligo 

Con poche righe speriamo di rendere semplice comprendere tutte le casistiche dell’ Imposta Municipale Unica (IMU). 

Le imposte sugli immobili hanno sempre spaventato i proprietari che, con sacrificio, hanno mantenuto le abitazioni sopportando spese obbligate e necessarie. 

Per camuffare e rendere il tutto più offuscato, hanno cambiato l’acronimo da  I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili) a I.M.U. E’ sempre la stessa imposta ma con un altro nome. 

L’imposta è dovuta in quanto lo Stato Italiano ne ha sancito l’obbligo. 

CHI NON DEVE PAGARE L’IMU

  • I proprietari di un’abitazione principale; l’abitazione principale è quella in cui il proprietario ha deciso di avere la residenza (in Italia è consentito averne una). Ci sono delle deroghe per le abitazioni di lusso, ossia quelle che nella visura catastale sono evidenziate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.  Per quanto riguarda i garage e magazzini (categoria C/2, C/6 e C/7) è consentito abbinarne solo uno ad abitazione; ad esempio, nel caso di un’abitazione principale con due garage, l’IMU sarà dovuto solo per uno dei due.
  • I proprietari di una casa coniugale assegnata al coniuge.
  • Gli inquilini o  gli affittuari.
  • I nudi proprietari; il nudo proprietario è colui che ha la proprietà di un immobile in cui insiste un contratto di usufrutto, non può quindi usufruirne.
  • Le Proprietà appartenenti alle cooperative edilizie.
  • I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

CHI DEVE PAGARE L’IMU 

  • I proprietari di fabbricati, di terreni/aree edificabili e di abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9.
  • I titolari del diritto di usufrutto su fabbricati o di terreni/aree fabbricabili ; Il diritto di usufrutto é un contratto redatto da un notaio, e inopponibile ai terzi, dove il proprietario concede l’uso di un bene immobiliare per una durata massima di anni 20 a titolo gratuito o oneroso. Viene infatti spogliato da ogni diritto da quel bene e definito di conseguenza “nudo proprietario”.                                                               
  • I titolari del diritto di abitazione adibita ad abitazione principale art.1022 del c.c. 
  • I titolari del diritto d’uso art. 1021 del c.c.
  • I titolari del diritto di enfiteusi da art. 957 a art. 977 del c.c. 
  • I titolari del diritto di superficie art. 952 c.c. 
  • I titolari del diritto di godimento della casa coniugale assegnata dal giudice della separazione o divorzio.

COME SI CALCOLA L’IMU (metodi di pagamento ed eventuali casistiche).

Calcolo: per calcolare l’I.M.U. è necessario disporre della rendita catastale dell’immobile, rilevabile dalla visura catastale o dall’atto di provenienza del bene. Questo valore viene addizionato di un 5% e moltiplicato ulteriormente per il coefficiente catastale fornito dal Comune dove è ubicata la proprietà.

link per il calcolo e compilazione del F24 per il pagamento:     CLICCA QUI

Scadenze: l’imposta può essere versata in un’unica rata il 16 giugno, oppure vi è la possibilità di suddividerla in due rate (50% entro il 16 giugno e 50% entro il 16 dicembre).  

link per il calcolo e compilazione del F24 per il pagamento:     CLICCA QUI

Acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale: l’IMU è dovuto anche i mesi in cui il proprietario non ha effettuato il cambio di residenza; si terrà conto solo dei mesi che superano i 15 giorni. Esempio: rogito notarile del 22/01/2022, l’acquirente ristruttura l’immobile e porta la residenza il 01/07/2022.  Entro il 16/12/2022 dovrà versare a saldo l’imposta per i 5 mesi in cui non ha usufruito del bene come abitazione principale.                                                

Vendita di una seconda abitazione: finché il venditore non provvederà al compromesso notarile dovrà versare l’IMU per tutti i mesi (superiori ai 15 giorni) in cui resterà proprietario dell’immobile. Esempio: rogito notarile del 14/03/2022, il venditore dovrà versare l’imposta corrispondente solo dei primi due mesi.                                                                                                                                                     

link per il calcolo e compilazione del F24 per il pagamento:     CLICCA QUI

 

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